Agenzie di viaggio e turismo
Definizione e normativa
Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.
Le predette attività, così come le modalità, i requisiti e la procedura per l’apertura di un’agenzia di viaggi e turismo, sono disciplinate dalla L.R. 30 marzo 1988 n. 15.
Apertura delle Agenzie di viaggi e turismo
L’apertura di un’agenzia di viaggio e turismo è soggetta a SCIA Segnalazione Certificata di Inizio attività da presentare al SUAP Sportello Unico delle Attività Produttive (o SUD Sportello Unico Digitale) del Comune in cui si intende aprire l’agenzia.
Sul modulo dovranno essere indicate le attività esercitate (proprie e complementari), la denominazione (previo accertamento dell'idonenità da parte dell’Ufficio turismo della Provincia), la modalità di esercizio (con o senza vendita diretta al pubblico o se la vendita al pubblico è effettuata esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza), nel caso di vendita diretta al pubblico la disponibilità di locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, la stipulazione di polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei clienti con il contratto di viaggio e di garanzie bancarie in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia, il titolare della direzione tecnica.
Denominazione
Prima della presentazione della SCIA occorre richiedere all’Ufficio turismo della Provincia di Cuneo la verifica dell’idoneità della denominazione dell’agenzia.
La L.R. n. 33/1988 stabilisce che la denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore (divieto di omonimia all’interno del territorio regionale – D.G.R. n. 34-13373 del 22 febbraio 2009) e non deve coincidere con la denominazione di Comuni o Regioni italiane.
La Provincia, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sull’elenco ufficiale della Regione Piemonte e sull’archivio ”Infotrav” dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nonché presso le altre Province, comunicherà l’esito positivo (o, in caso negativo, la necessità di proporre una nuova denominazione) al soggetto richiedente.
La proposta di denominazione, la cui idoneità è stata così accertata, è vincolata sino al momento della presentazione della SCIA e comunque non oltre i 30 giorni, salvo casi eccezionali e comprovati che impediscano l’apertura dell’agenzia entro quel termine.
Fondo di Garanzia
“A decorrere dal 1 luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge del 29 luglio 2015, numero 115 art.9. Con la stessa legge è stato abrogato il Fondo Nazionale di Garanzia il quale rimane operativo sia per liquidare le domande già ammesse al rimborso dal Comitato sia le eventuali domande relative ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015
La nuova normativa sulla garanzia a gestione privata obbliga l’organizzatore di pacchetti turistici (tour operator) e gli intermediari (agenzie di viaggi) a stipulare polizze assicurative o a fornire le garanzie bancarie a copertura dei contratti di turismo organizzato che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Il nuovo sistema di garanzia prevede l’obbligo, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizza assicurativa o garanzia bancaria.
Si prevede la possibilità per gli operatori del settore di costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee al fine di prevedere al rispetto della normativa attraverso le modalità ritenute più adeguate dalle imprese, anche eventualmente con il ricorso a moduli mutualistici.
Si tratta di strumenti di natura privatistica, come tali regolati dalla normativa in materia di assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private) e di garanzie bancarie (Codice civile e decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).”
Testo riportato dal sito del MIBAC – Direzione Generale del Turismo
Direzione Tecnica
Requisito professionale necessario ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle agenzie di viaggio e turismo è la responsabilità di Direzione tecnica che consiste nel possesso di adeguate caratteristiche professionali quali:
- conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate dalla L.R. n. 15/1988 art. 2;
- conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- conoscenza parlate e scritta di almeno due lingue straniere.
Qualora il titolare dell’agenzia non possieda le caratteristiche professionali di cui sopra, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente dell’agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.
Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 novanta giorni propone un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore.
L'abilitazione all'esercizio sul territorio nazionale dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalle Regioni previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui al Decreto del Ministro del Turismo 5 agosto 2021 "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo"
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo della Provincia di Cuneo
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