Agenzia consulenza pratiche auto
Agenzie pratiche automobilistiche
L'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte delle Province, ai sensi della Legge 8/08/1991, n. 264, come modificata dalla Legge 4/01/1994, n. 11 e può essere esercitata sia da società che da imprese individuali.
Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato, di compiti di consulenza e di assistenza, nonché gli adempimenti ad essi connessi (così come specificati nella tabella A allegata alla Legge 8 agosto 1991 n. 264) relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore,.
Le imprese che intendono svolgere l'attività di studio di consulenza in provincia di Cuneo devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia. Il procedimento autorizzatorio di nuova apertura per l'esercizio dell'attività di consulenza si conclude previa verifica positiva della conformità dei requisiti soggettivi del titolare/legale rappresentante, degli altri componenti dell'impresa e del personale dipendente operante nell'organico dell'Impresa di consulenza a quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dell'adeguatezza dei locali, sede dell'attività (composizione, superficie e disponibilità degli stessi), presso i quali di norma l'Ufficio effettua, entro i tempi della fase istruttoria dell'istanza, specifico sopralluogo preliminare
Requisiti del titolare
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di studio di consulenza è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei requisiti seguenti:
- sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati dell'Unione Europea stabilito in Italia oppure sia regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 e della Legge n. 40 del 6 marzo 1998, con permesso di soggiorno;
- abbia raggiunto la maggiore età;
- non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (rapina), 628 (furto), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), e 648bis (riciclaggio) del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- non sia stato interdetto o inabilitato
- sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/91;
- disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.
In caso di società l'autorizzazione è rilasciata alla società. A tal fine i requisiti di cui ai punti 1), 2) , 3) , 4) e 5) devono essere posseduti:
- da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
Il requisito di cui al punto 6) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti sopra elencati.
Il requisito di cui al punto 7) deve essere posseduto dalla società.
Il titolare della impresa individuale, ovvero in caso di società, i soci in possesso dell'attestato di idoneità, hanno la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività.
Idoneità professionale
Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto il possesso dell' attestato di idoneità professionale.
Ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, l'attestato è rilasciato dall'Ente previo superamento di uno specifico esame di idoneità.
Capacità finanziaria
Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del D.M. 9 novembre 1992, le imprese che richiedono all'Ente una autorizzazione per iniziare ex novo l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
-
aziende o istituti di credito;
-
società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,50 .
L'attestazione, effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti del 9 novembre 1992, deve avere importo almeno pari a Euro 51.645,69 e non può, per raggiungere la somma richiesta, essere frazionata fra più istituti di credito o società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informatori che sottostanno alla dimostrazione del requisito.
Locali
Ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 09.11.1992 i locali dello studio di consulenza devono:
- essere riconosciuti idonei dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione (1)
- essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (2)
- possedere le seguenti caratteristiche:
- altezza minima prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio;
- un ufficio e un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio areato e illuminato dovrà essere dotato di arredamento atto a permettere un temporaneo e agevole stazionamento del pubblico;
- servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati e areati (3).
(1) L'idoneità viene verificata dai funzionari della Provincia di Cuneo mediante sopralluogo.
(2) Qualora lo studio di consulenza svolga anche attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza e quelli destinati all'attività di autoscuola possono avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria, ferma restando la limitazione relativa ai requisiti del titolare dell'autorizzazione.
(3) L' accesso ai servizi igienici deve avvenire esclusivamente dall'interno dei locali.
Si fa presente che nel caso di cessione di attività o trasferimento locali i funzionari dell’Ente provvederanno ad effettuare un nuovo sopralluogo e non verrà rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in locali che non abbiano le suddette caratteristiche, anche se già in precedenza autorizzati.
Contributo una tantum
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'art. 8 della Legge 8 agosto 1991 n. 264. L'entità del contributo una tantum è stata fissata dal D.M. 26 aprile 1996, in Euro 25,82. Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento su c. c. p. n. 1123 intestato a Tesoreria dello Stato Sezione Provinciale di Cuneo con la seguente causale: "Tassa una tantum per esercizio attività studio di consulenza automobilistica capitolo 2454 capo 15 art. 1".
N.B. Il versamento non dovrà essere effettuato alla Provincia di Cuneo
Decesso/Incapacità – proseguimento provvisorio attività
In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale in possesso dell'attestato di idoneità professionale l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della ditta individuale in una società avente o meno personalità giuridica, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, periodo entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
Trasformazione - Variazione assetto societario
In caso di trasformazione da impresa individuale a società, avente o meno personalità giuridica e vice versa (nella fattispecie conferimento dell'azienda o di un ramo di essa) o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una nuova autorizzazione in sostituzione di quella precedente, dietro presentazione di istanza in bollo, previo accertamento dei requisiti di legge e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
Si precisa che, nel caso in cui i locali in cui viene svolta l'attività di studio di consulenza non fossero in possesso dei requisiti oggi richiesti dalla normativa vigente, per ottenere la nuova autorizzazione, l'impresa dovrà aver provveduto ad effettuare i lavori necessari a rendere i locali idonei oppure, nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essersi dotata di nuovi locali aventi i requisiti richiesti.
L’idoneità dei locali verrà verificata dai funzionari della Provincia con sopralluogo.
Nel caso in cui sia intervenuta una variazione dell’assetto societario e/o della denominazione senza modifiche al soggetto giuridico, che non comporta quindi la modifica o il venir meno dei requisiti professionali e morali dichiarati al momento dell’inizio dell’attività, è comunque necessaria la presentazione di una istanza di presa d’atto, utilizzando l’apposita modulistica.
Trasferimento - modifiche locali
In caso di trasferimento della sede dello studio di consulenza occorre presentare preventiva istanza in bollo per il rilascio di relativo nulla osta da parte della Provincia di Cuneo.
Analogamente, qualora le Imprese intendano ristrutturare e/o ampliare la sede dell'Impresa di consulenza devono presentare preventiva istanza di nulla osta alla Provincia
Il nulla osta è subordinato alla verifica del permanere a carico dell'impresa dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione e della idoneità dei nuovi locali che viene accertata con sopralluogo da parte di funzionari incaricati dall’Ente e costituisce aggiornamento dell’autorizzazione.
Ulteriori attività
Gli interessati devono inoltre preventivamente comunicare all'Ufficio Trasporti lo svolgimento di attività ulteriori e diverse all'interno dei locali dell' Impresa di consulenza autorizzata (sono compatibili solo le attività riconducibili alla circolazione dei mezzi di trasporto, si rinvia alla tabella A) art.1 L.264/91).
Apertura seconda sede
L'impresa già autorizzata allo svolgimento dell'attività di studio di consulenza può aprire ulteriori sedi previa richiesta di una nuova autorizzazione per ciascuna delle suddette sedi.
Per ogni nuova sede dovrà essere prevista la presenza di un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza.
A seconda della forma organizzativa imprenditoriale potrà trattarsi di un institore, di un socio, di un accomandatario o di un amministratore, purché in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dalla Legge 8 agosto 1991 n. 264, compreso l'attestato di idoneità professionale.
Inoltre, il preposto non può esplicare la propria attività presso altra sede, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione.
Sospensione attività
La Provincia di Cuneo può autorizzare la sospensione dell'attività dello studio di consulenza, previa istanza in bollo del titolare dell'autorizzazione, per motivate e gravi esigenze.
La sospensione è accordata per un periodo massimo di mesi dodici, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi.
Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
Rinuncia e revoca dell'autorizzazione
L'autorizzazione è revocata:
- per morte del titolare in mancanza di eredi;
- per revoca disposta dall’Ente quando vengano meno i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione o quando siano accertati gravi abusi;
- per espressa rinuncia.
In caso di rinuncia all'autorizzazione, deve essere presentata alla Provincia di Cuneo una istanza in bollo con la quale il titolare dell'autorizzazione ne chiede la revoca e rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa.
L'autorizzazione in originale deve essere restituita all’Ente contestualmente alla presentazione dell'istanza di revoca.
Attenzione: si comunica che il Consiglio provinciale con Deliberazione n. 31 del 29 aprile 2024 - pubblicata sull'Albo pretorio provinciale in data 21 maggio 2024 - ha aggiornato le spese di segreteria relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio Trasporti della Provincia di Cuneo come da Allegato A. I nuovi importi sono in vigore dalla data di pubblicazione della sopra menzionata Delibera.
Si ricorda, inoltre, che dal 1° settembre 2021 il versamento delle spese amministrative e dell’imposta di bollo potrà essere effettuato esclusivamente mediante il sistema di pagamento elettronico PagoPA come da indicazioni disponibili al seguente link: https://www.provincia.cuneo.it/ente/pagopa
Digitalizzazione documenti
A far data dal 1° gennaio 2019, per esigenze di digitalizzazione di tutti i documenti in ingresso al protocollo dell’Ente, l’utenza dell’Ufficio Trasporti è invitata:
- all’utilizzo prioritario della PEC per tutti gli invii di comunicazioni, istanze, documenti, ecc. indirizzati all’Ufficio;
- solo qualora gli utenti siano sprovvisti di indirizzo PEC la trasmissione dei documenti potrà avvenire in modalità cartacea (tramite posta o consegna diretta). In tal caso si chiede che tutta la documentazione sia predisposta in formato A4
Legge 264/91 Art. 1, art. 5, art. 8 comma 4
D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989,
Legge n. 40 del 6 marzo 1998,
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112,
Decreto Ministero Trasporti D.M. 9 novembre 1992,
DM. 26 aprile 1996 Contributo una tantum
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