Guardie volontarie ittico-venatorie
Ai sensi dell'art. 163, 3° comma del D.lgs. n. 112/98 la Provincia svolge compiti di polizia amministrativa nelle seguenti attività:
a) riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, su istanza presentata da una associazione ed a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalla provincia previo superamento di apposito corso con esame finale. La validità del decreto rilasciato è di due anni ed è soggetto a rinnovo.
I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati, previo apposita istanza autorizzativa e sotto il controllo della provincia, anche da enti/associazioni che ne abbiano interesse.
Le province altresì coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
Art. 163, 3° comma del D.lgs. n. 112/98
Art. 27, commi 4, 6 e 9 della Legge 157/92
Art. 31 del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604
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