Danni provocati da fauna selvatica
La Provincia di Cuneo, ai sensi della vigente normativa di settore (Legge 157/1992, L.R. 5/2018), provvede all'accertamento e valutazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo all'interno delle aree protette regionali (L.R. 19/2009 e s.m.i.) e delle zone di protezione faunistica di propria istituzione (Oasi - Zone di ripopolamento e cattura - Centri Pubblici di riproduzione della fauna selvatica), nonché all'indennizzo delle somme spettanti agli imprenditori agricoli danneggiati.
Dal 2004 la Provincia di Cuneo ha concesso in gestione le Zone di ripopolamento e Cattura, le Oasi e i Centri Pubblici di riproduzione della Fauna Selvatica ai seguenti ATC e CA:
- ATC CN1 "Cuneo-Fossano"; ATC CN2 "Savigliano"; ATC CN3 "Roero"; ATC CN4 "Alba-Dogliani" e ATC CN5 "Cortemilia";
- CA CN1 "Valle Po"; CA CN5 "Valli Gesso, Vermenagna e Pesio" e CA CN7 "Alta Valle Tanaro".
I danni riscontrati su terreni destinati alla gestione programmata della caccia (zone venabili) sono gestiti dai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini mentre i danni sui terreni ricadenti all'interno di Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie e di Zone Addestramento Cani sono rimborsati dai Concessionari delle AFV, AATV e Ente/Associazione che gestisce la zona addestramento.
Al fine di uniformare l'attività di valutazione dei danni sul territorio regionale, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 114-6741 del 03/08/2007, ha approvato appositi "Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria" successivamente modificati con D.G.R. n. 37-4490 del 29/12/2021.
La valutazione dei danni viene effettuata secondo il regolamento approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 218 del 4 maggio 2006
Nel 2014, a livello comunitario, sono intervenute importanti modifiche normative che hanno mutato il quadro legislativo all'interno del quale possono essere concessi i contributi per il rimborso dei danni.
Infatti l'Unione Europea, con il documento informativo UE 204/C – 2014/01 "0rientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo o forestale e nelle zone rurali 2014-2020", non ha escluso dalla disciplina degli aiuti di Stato il rimborso dei danni alle colture agricole causati da fauna selvatica.
La Regione Piemonte con D.G.R. n. 39-1966 del 31/07/2015 e successiva circolare esplicativa ha pertanto disposto, in conformità agli orientamenti comunitari, che:
- per tutti i risarcimenti relativi a danni avvenuti dopo il 30 giugno 2014 sia applicato il regime di "de minimis" (art. 3, comma 2, del Regolamento UE n. 1408/2013 del 18/12/2013 così come modificato dal Regolamento UE n. 316/2019), il quale si sostanzia nella definizione di un tetto massimo alle somme che possono essere concesse, a diverso titolo, all'impresa privata nell'arco di tre esercizi finanziari; tale somma, per le imprese agricole, è stabilita in 25.000 euro (Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591);
- il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un contributo in regime "de minimis" è tenuto obbligatoriamente a sottoscrivere una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che attesti tutte le somme ottenute dall'azienda a titolo "de minimis" nel triennio antecedente la data di concessione.
La gestione delle richieste di indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole deve avvenire esclusivamente tramite il sistema SIAP (Sistema informatico agricolo regionale), servizio on-line denominato "Indennizzo danni da fauna selvatica".
Per poter procedere al sopralluogo di perizia finalizzato alla quantificazione del danno riscontrato, occorre pertanto rivolgersi ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) delle diverse associazioni di categoria per l'invio telematico delle domande di rimborso.
ORARIO SPORTELLO: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.
- L.R. 19 giugno 2019, n. 5
- D.G.R. n. 114-6741 del 03/08/2007
- L.R. 29 giugno 2009, n. 19
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