Recupero fauna selvatica
Recupero di fauna selvatica ferita a seguito di incidente o rinvenuta morta
La Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 5, in materia di tutela della fauna e di gestione faunistico-venatoria, così come modificato dall’art. 26 della Legge Regionale n. 25 del 13 ottobre 2021, all’articolo 19 prevede quanto segue:
• Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto (comma 2);
• I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l’esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa (comma 3);
• Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le Province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un CRAS, se l’animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione (comma 4).
La norma sopra citata prevede quindi che, per i selvatici deceduti, la comunicazione venga effettuata al Comune.
Le modalità di smaltimento non ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, fatti salvi i casi in cui si sospetta che l'animale sia affetto da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; pertanto, per l’operazione, non è richiesta la certificazione veterinaria e lo smaltimento può avvenire:
• mediante interramento in loco in zona idonea individuata dall’autorità comunale, e ad una profondità sufficiente a minimizzare i rischi per la salute pubblica ed animale e i danni all’ambiente;
• tramite ditta autorizzata, con spesa sostenuta dal Comune;
• tramite intervento del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria dell’ASL, per il recupero di animali di media e di grossa taglia. Il costo per il recupero è a carico del Comune (tariffario D.G.R. 44-6041 del 13/05/2002, 100,00 euro per capi di peso superiore a 100 kg e 30,00 euro per quelli di peso inferiore).
L’intervento del Servizio Veterinario (SV) delle ASL della Provincia di Cuneo è previsto solo per situazioni sanitarie contingenti disposte dal Ministero della Salute. Allo stato attuale è necessario segnalare al SV il rinvenimento di cinghiali morti, ai fini della prevenzione della Peste Suina Africana (PSA).
In caso di fauna selvatica ferita, l’invio ad un Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) convenzionato può essere disposto da più Enti (Comune, Provincia, Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori Alpini), previa stipula di apposita convenzione e trasporto della fauna direttamente presso il CRAS interessato.
In caso di carenze da parte degli enti preposti , l’intervento del SV potrà essere erogato in caso di animale ferito, su richiesta delle Forze dell’Ordine presenti sul luogo dell’incidente, degli Enti Pubblici o del privato cittadino attraverso il numero unico di emergenza (112), per la valutazione delle condizioni cliniche dell’animale ai fini dell’invio al CRAS, o della soppressione eutanasica, previa sedazione, in caso di riscontro di lesioni tali da rendere impossibile la cura o la riabilitazione funzionale del soggetto. In questo caso, il SV addebiterà le spese al comune.
I CRAS presenti in Provincia di Cuneo sono i seguenti:
• Centro Recupero Animali Selvatici - Via Alpi, 25 – Bernezzo;
• Centro Cicogne e Anatidi - Via Stramiano, 32 - Racconigi (limitatamente alle specie ornitologiche).
L.R. 5/2018 art. 19 modificato dall'art. 26 L.R. 25/2021
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