Attestato per la commercializzazione carne di fauna selvatica
La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 19 giugno 2018 n. 8 e s.m.i., al fine di promuovere la valorizzazione economica delle carni di selvaggina, disciplina la commercializzazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta in conformità ai regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare e alle disposizioni di recepimento, al fine di assicurare la tracciabilità della carne di fauna selvatica, tutelare la sicurezza alimentare e salvaguardare la salute del consumatore. La commercializzazione di carni di selvaggina proveniente dagli allevamenti e munita di contrassegno inamovibile non è sottoposta alla presente normativa.
La Provincia, in ossequio alla delega ricevuta ai sensi della DGR n. 13 - 3093 del 12.12.2011, organizza appositi corsi per la formazione dei cacciatori alla commercializzazione, a terzi, di carne di selvaggina selvatic. I cacciatori interessati devono frequentare un corso di sei ore complessive, presentando adesione tramite gli ATC o CA di appartenenza. Alla fine del corso, una volta superato l'apposito esame di abilitazione, saranno considerati "formati" ai fini della commercializzazione di piccoli quantitativi di fauna selvatica a terzi.
ORARIO SPORTELLO: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.
Art. 19 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 e s.m.i
DGR n. 13 - 3093 del 12.12.2011
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