Opzione di caccia
La Regione Piemonte, con Regolamento regionale n. 8 del 29 aprile 2019 (B.U.R. n. 18 del 3 maggio 2019, 4° suppl.), ha ridefinito i criteri per scegliere/cambiare l'opzione sulla forma di caccia esercitata dal cacciatore come previsto dall’articolo 12, comma 5 della legge 157/1992.
Il regolamento prevede l'obbligo in capo a tutti i neo cacciatori, superato positivamente l'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e prima della presentazione della richiesta di ammissione ad un ATC o CA, di comunicare alla propria provincia di residenza l’opzione sulla forma esclusiva di caccia che si intende praticare in tra le seguenti:
a) vagante in zona delle Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla l. r. 5/2018 nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha durata indeterminata e può essere modificata previa comunicazione, da parte del cacciatore alla provincia o Città metropolitana di residenza, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno con validità a far data dall'inizio della stagione venatoria successiva.
L'opzione sulla forma di caccia prescelta non può essere modificata nel corso della stagione venatoria se non per i seguenti motivi:
a) ragioni di salute, comprovate da certificato rilasciato dal medico legale;
b) trasferimento della residenza anagrafica del cacciatore da comune compreso nella zona faunistica di pianura a comune incluso nella zona faunistica delle Alpi, fatto salvo il possesso della relativa abilitazione, o viceversa.
ORARIO SPORTELLO: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.
- Art. 12, comma 5 Legge 157/92
- Art. 4, comma 6 lett. g) L.R. 5/18
- D.G.R. 30 Luglio 2012, n. 211-4413
- Regolamento Regionale 29/04/2019 n. 8
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