Detenere fauna selvatica
L'allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della Legge 157/92, dall'art. 4, c.6 della L.R. 5/2018, dal Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, dalla legge n. 150 del 7 febbraio 1992 in materia di commercio internazionale di specie di fauna in pericolo di estinzione e di detenzione di specie pericolose, nonché dalle norme in materia di maltrattamento degli animali, ed è soggetto ad autorizzazione della Provincia.
L'autorizzazione per l'allevamento di fauna selvatica può essere richiesta a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
ORARIO SPORTELLO: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.
- art. 17 della L. 157/92
- art. 4 della L.R. 5/18
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