Istituzione e gestione zone turistiche di pesca
L'art. 10 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 stabilisce che nelle more dell'approvazione del piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, nonché dei piani provinciali provvisori e dei piani provinciali, i comuni, le unioni di comuni, le organizzazioni piscatorie riconosciute o i gestori di bacini di pesca, in via prioritaria, o altri soggetti interessati, individuati dalla Provincia, possono presentare istanza affinché siano istituite e date loro in concessione zone turistiche di pesca, che devono essere autorizzate, con apposito regolamento provinciale, sentito il Comitato Provinciale Pesca.
In esecuzione di tale dettato legislativo, il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 38 del 30 novembre 2015, ha modificato l'apposito Regolamento per l'istituzione di zone turistiche di pesca approvato a suo tempo dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 200 del 21 novembre 2012
L'istituzione e la gestione delle ZTP sono, sostanzialmente, subordinate a:
- presentazione di apposita istanza corredata di idonea garanzia (polizza fideiussoria o assegno circolare o garanzia fideiussoria) a tutela della corretta gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna;
- adozione di apposito regolamento di gestione che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti Uffici Provinciali.
Tale regolamento di gestione dovrà prevedere:
- l'individuazione di un responsabile della gestione, avente specifica e comprovata esperienza nel settore piscatorio il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Provincia;
- la definizione di un programma di valorizzazione , tutela e promozione del corso d'acqua e dell'ittiofauna di cui si chiede la gestione come ZTP;
- la predisposizione, anche con convenzione con gli enti o le associazioni abilitate di un idoneo servizio di vigilanza;
- la delimitazione dell'area interessata con apposite tabelle da apporsi ad una distanza di 50 m le cui dimensioni e caratteristiche verranno stabilite con apposito provvedimento dirigenziale;
- la previsione nel medesimo regolamento della possibilità di accesso a tutti i pescatori aventi titolo.
Iter autorizzativo
- Presentazione domanda in bollo (esonerati dal bollo enti pubblici ed associazioni costituite come ONLUS);
- Verifica dei requisiti del soggetto richiedente e analisi della conformità della richiesta con il Regolamento provinciale;
- Rilascio depositi cauzionali, presentazione e verifica del regolamento di gestione;
- Rilascio autorizzazione in bollo.
Riferimenti normativi
Art. 10 Legge Regionale 10/2011;
Regolamento istituzione zone turistiche di pesca approvato con DGP n. 200/2012 e modificato con D.C.P. n. 38/2015;
ORARIO SPORTELLO: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.
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