Tassidermia

L'attività di tassidermia, ovvero la tecnica di preparare, a scopo scientifico o ornamentale, le pelli degli animali in modo da renderne possibile la conservazione, e di imbottirle dando loro l’aspetto e l’atteggiamento degli animali vivi, è disciplinata, ai sensi dell'art. 6 della Legge 157/92, sulla base  di  apposito  regolamento regionale. Il regolamento ha ad oggetto sia la disciplina dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione che la detenzione o il possesso delle preparazioni tassidermiche e dei trofei.

L’esercizio in forma professionale dell’attività di tassidermia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della provincia competente per territorio previo accertamento delle necessarie conoscenze teorico-pratiche in materia con esame sostenuto davanti ad apposita Commissione.

I  tassidermisti  autorizzati  devono  segnalare  all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero  le  richieste  relative  a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi  diversi  da  quelli previsti nel calendario venatorio  per  la  caccia  della  specie  in questione.

La detenzione di spoglie e preparazioni tassidermiche di animali appartenenti alla fauna selvatica omeoterma non cacciabile è soggetta ad autorizzazione della provincia ed è consentita negli stessi casi e con gli stessi limiti in cui ne è consentita la preparazione. 

 

 

Settore: 
Supporto al territorio
Ufficio: 
Caccia e pesca
Dirigente: 
Risso Alessandro
Riferimento normativo: 

Art. 6 Legge 157/92

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 2/R. (B.U. n. 09 Supplemento ordinario n. 1 del 28 febbraio 2002) "Regolamento regionale dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione e della detenzione e possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei."

Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024