Tassidermia
L'attività di tassidermia, ovvero la tecnica di preparare, a scopo scientifico o ornamentale, le pelli degli animali in modo da renderne possibile la conservazione, e di imbottirle dando loro l’aspetto e l’atteggiamento degli animali vivi, è disciplinata, ai sensi dell'art. 6 della Legge 157/92, sulla base di apposito regolamento regionale. Il regolamento ha ad oggetto sia la disciplina dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione che la detenzione o il possesso delle preparazioni tassidermiche e dei trofei.
L’esercizio in forma professionale dell’attività di tassidermia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della provincia competente per territorio previo accertamento delle necessarie conoscenze teorico-pratiche in materia con esame sostenuto davanti ad apposita Commissione.
I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
La detenzione di spoglie e preparazioni tassidermiche di animali appartenenti alla fauna selvatica omeoterma non cacciabile è soggetta ad autorizzazione della provincia ed è consentita negli stessi casi e con gli stessi limiti in cui ne è consentita la preparazione.
Art. 6 Legge 157/92
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 2/R. (B.U. n. 09 Supplemento ordinario n. 1 del 28 febbraio 2002) "Regolamento regionale dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione e della detenzione e possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei."
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